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  INSEGUENDO LA SAPIENZA: LO STUDIUM PATAVINO NEL PRIMO SECOLO DI DOMINIO DELLA SERENISSIMA

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Angelodiluce
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 INSEGUENDO LA SAPIENZA: LO STUDIUM PATAVINO NEL PRIMO SECOLO DI DOMINIO DELLA SERENISSIMA  Empty
MessaggioTitolo: INSEGUENDO LA SAPIENZA: LO STUDIUM PATAVINO NEL PRIMO SECOLO DI DOMINIO DELLA SERENISSIMA     INSEGUENDO LA SAPIENZA: LO STUDIUM PATAVINO NEL PRIMO SECOLO DI DOMINIO DELLA SERENISSIMA  Icon_minitimeLun Lug 19, 2010 9:39 pm

Venezia di fronte all’Università.
Lo Studio di Padova fu l’unico centro universitario dello stato veneziano fino al 1797, ossia fino al crollo della Serenissima Repubblica.
La sottomissione di Padova al dominio veneziano, dopo la conquista del 22 novembre 1405 (sancita formalmente ed ufficialmente il 3 gennaio 1406) e la distruzione della dinastia carrarese comportò l’apertura di una fase totalmente nuova della storia padovana, fase che sarebbe appunto durata fino alla fine della Repubblica medesima. In occasione della formale sottomissione del 3 gennaio 1406, i rappresentanti dei ceti dirigenti cittadini, che avevano consegnato al doge i simboli della signoria sulla città, avevano presentato dei capitoli contenenti una lunga serie di richieste tra le quali spiccavano quelle riguardanti il mantenimento dei privilegi per le corporazioni di mestiere e universitaria. Quest’ultima, soprattutto, come nota il Gallo, “inserita nella città ma in posizione di sostanziale autonomia dal contesto urbano, rappresentava con la sua presenza un polo rilevante nella sua dimensione anche economica”1. E Venezia tentò di mettere in campo ogni iniziativa per tutelare lo Studium.
Concretamente, l’intervento veneziano si manifestò con la nomina di rettori (podestà e capitano), inviati dalla città lagunare e provvisti di amplissimi poteri di controllo, di intervento e di iniziativa. A loro, tra i quali spiccavano i giuristi di alta formazione universitaria Zaccaria Trevisan e Fantino Dandolo, fu affidato il compito di vigilare sullo Studio. Già nel mese di aprile il Senato veneziano, dietro richiesta dello stesso Trevisan, diede mandato al Collegio di adoperarsi per ricostruire il corpo degli insegnanti disperso dalla guerra e, in maggio, i Savi decisero di assegnare al pagamento degli insegnamenti una somma di 1500 ducati, da prelevare ogni anno dalle entrate della Camera fiscale veneziana in Padova, mentre il Comune avrebbe dovuto provvedere, a sua volta, con altri 1500 ducati, per una spesa complessiva di 3000 ducati. Ma i padovani insistettero per ottenere un’altra misura, a loro avviso necessaria per la sopravvivenza dello Studio: il monopolio universitario nello Stato veneziano. Come ricorda il Dupuigrenet Desroussilles, per ben quattro volte, nel corso del medesimo anno 1406, il Senato respinse questa proposta protezionistica presentata dai Savi Nicolò Vitturi e Ramberto Querini, ma alla quinta, la proposta venne accolta senza grandi obiezioni. Non solo. Dall’anno successivo, vista l’incapacità del Comune di Padova di far fronte alla sua parte di impegni finanziari a beneficio dello Studium, Venezia decise di sobbarcarsi da sola il peso del finanziamento, aumentandolo per di più, il 12 settembre 1407, da 3000 a 4000 ducati2.
Nei fatti ciò provocò l’esclusione di qualsiasi forma di intervento del Comune sullo Studio, anche in merito al controllo sulla scelta del corpo docente. Anche i trattatori dello Studio, richiamati in vita nel 1415 e poi previsti negli statuti cittadini del 1420, vennero privati di qualunque autonoma facoltà di manovra, ridotti al rango di meri sollecitatori presso il capitano ed il potestà, dai quali venivano scelti e nominati ed ai quali bisognava render conto del proprio operato.
Nel primo periodo veneziano i privilegi delle universitates studentesche dello Studio di Padova in campo giurisdizionale e fiscale non furono toccati. Anzi, la Serenissima Repubblica, attraverso i suoi rappresentanti locali, non esitò ad intervenire ben presto nell’organizzazione dei Collegi e anche sulle prerogative del cancelliere.
Un aspetto molto importante delle tradizionali libertates corporative fu rappresentato dalla nomina dei docenti prescelti per le letture, che costituivano il rotulus (ruolo), attraverso le tradizionali elezioni o designazioni previste dagli statuti3.
Anche alla chiamata dei professori forestieri provvedeva quasi sempre lo stesso governo veneziano. Caso emblematico fu quello che vide l’arrivo a Padova, nell’ottobre 1408, del grande giurista piacentino Raffaele Fulgosio. Per il suo ‘acquisto’ da parte dello Studium patavino vennero utilizzati persino i canali diplomatici. Poco dopo si ebbe la chiamata di Raffaele Raimondi da utilizzati persino i canali diplomatici. Poco dopo si ebbe la chiamata di Raffaele Raimondi da Como: i due Raffaeli divennero allora la più potente attrazione intellettuale per i giovani desiderosi di formazione giuridica. Ed a Padova correvano “dall’universo mondo” per ascoltarli, sino alla morte avvenuta per entrambi nel corso del 1427, annata di grande epidemia. La venuta di docenti di chiara fama d’altronde fu ricercata anche nel campo delle arti e della medicina e della retorica. Per il primo ambito si rammenta la chiamata, già nel 1407, di Giacomo da Forlì, “monarcha medicinae”, mentre, per la retorica, venne chiamato, sempre nel 1407, il grande Gasparino Barzizza da Bergamo. Anche il podestà e il capitano di Padova si attivavano per la chiamata di qualche famoso docente. Un esempio, illustrato dal Gallo, fu rappresentato dalle convenzioni che il 15 settembre 1408 il podestà Niccolò Foscari concluse su mandato del governo veneziano con Taddeo da Vimercate, noto giurista lombardo di buona fama, per chiamarlo ad una cattedra di diritto canonico a Padova in concorrenza con il famoso Francesco Zabarella, che teneva la “lectura decretalium ordinaria de mane”. Nel 1414, il podestà veneziano creò due procuratori, uno per reclutare un docente di diritto canonico a Bologna, l’altro con l’incarico di prendere contatto con un altro celebre rappresentante della scienza giuridica del tempo, Giovanni Nicoletti da Imola4.
Naturalmente la presenza di docenti di chiara fama comportava effetti evidenti: il bacino d’utenza era particolarmente variegata dal punto di vista della provenienza degli studenti ciò anche in conseguenza della presenza degli illustri docenti. Per ciò, l’ateneo patavino conservò ed aumentò le sue caratteristiche internazionali, annoverando studenti tedeschi, inglesi, borgognoni, spagnoli, ungheresi, polacchi, dalmati, greci, portoghesi, oltre agli italiani di tutte le regioni.
Sembra tuttavia che i veneziani abbiano manifestato un certo rispetto per l’autonomia della comunità studentesca anche al di fuori della questione relativa alla scelta dei docenti. Infatti, le sole misure che presero nei confronti dello Studium tendevano a facilitare la permanenza degli studenti facendo agire la loro diplomazia per ottenere dal papa, nel 1407, una dispensa di residenza per i beneficiati desiderosi di studiarvi il diritto civile e, nel 1418, la conferma di alcuni statuti universitari nuovi o esonerando gli studenti che si recavano a Padova dal pagamento di pedaggi in territorio veneziano. A tal proposito e con particolare riferimento agli statuti degli artisti, il Dupuigrenet-Desroussilles annota come “la testimonianza degli atti degli artisti ci offre l’immagine di una comunità indipendente divisa in quattro nazioni – ultramontana, tusca, romana e lombarda – che eleggevano i loro consiglieri e, nel mese di maggio, un rettore la cui candidatura era presentata da ciascuna nazione a turno. Vediamo quest’ultimo presiedere il tribunale della facoltà e rilasciare le licenze di porto d’armi agli studenti che lo richiedevano. Per i giuristi, sappiamo dagli Acta graduum che il sistema dei due rettori (citramontanus e ultramontanus) restò in vigore fino al 1417. Dopo questa data il rettore fu sempre unico, ma alternativamente citramontanus o ultramontanus”5.
D’altra parte il governo veneziano attuò sempre una sorveglianza piuttosto blanda nei confronti degli insegnanti. Infatti, non si trova niente di simile al sistema dell’appunctatio dei docenti negligenti, quale veniva esercitato a Bologna dai riformatori dello Studio. L’unica presa di posizione decisa mirante ad un tentativo di controllo fu, nel 1424, il divieto per i “doctores legentes” di assentarsi da Padova senza l’autorizzazione del Senato, rapidamente abbandonato davanti alle proteste dei dottori medesimi, ma reiterato in un secondo momento.
Lo Studio divenne un problema per la Serenissima Repubblica solo per una questione determinata: la privativa ossia il divieto per i sudditi veneti di recarsi a studiare in posti diversi da Padova. Dal 1444 la preoccupazione di far rispettare questa norma costituì un assillo non trascurabile per il governo. Il 22 settembre di quell’anno, infatti, un decreto senatoriale precisava, oltre alle multe che si rischiavano precedentemente, che ogni suddito veneziano che avesse conseguito una laurea fuori Padova sarebbe stato privato su tutto il territorio della Repubblica dei privilegi spettanti ai dottori. Così, se si fosse trattato di un dottore in diritto, costui non avrebbe potuto essere assunto da nessun comune dello Stato veneziano ed, eventualmente, avrebbe dovuto restituire il salario già ricevuto.
Intanto, nel 1463 lo Stato veneziano decise di non scaricare il peso finanziario dello Studio solo sul territorio padovano, ma tentò di ripartirlo anche su altre città. Le Camere fiscali di Bergamo e di Treviso avrebbero dovuto inviare ogni mese a quella di Padova una somma di 1000 lire, cui se ne sarebbero aggiunte altre 1000 di Venezia, mentre altre 4000 sarebbero state detratte dalla somma proveniente dai Camerlenghi di Verona. Si sarebbe trattato, in tutto, di ben 24.000 lire annui destinate allo Studio patavino, che quindi sarebbe stato finanziato da entrate provenienti non solo da Padova, ma dalle tre città più importanti della Terraferma. Ma il provvedimento non ebbe conseguenze a causa della fortissima opposizione di Treviso e Bergamo, per nulla disposte a sborsare denari per finanziare lo Studio ‘forestiero’ di Padova.
Contemporaneamente il governo veneziano cominciò a stabilire con i professori relazioni più dirette. Il Senato manteneva ancora il potere di decisione in ordine agli aumenti del salario, ma cominciò a prendere l’iniziativa delle condotte. Più volte, inoltre, vennero esentati dal voto degli studenti alcuni professori della facoltà delle arti, in quali cominciarono a passare dalla dipendenza degli studenti a legami di patronato con i signori veneziani. Questi nuovi rapporti condussero ad un maggior controllo sugli insegnanti. Tuttavia, la vera “crisi dell’università” del 1457, che portò alla “fuga” da Padova dei due terzi degli studenti, delusi dai troppi permessi di assenza rilasciati dai rettori di Padova ai docenti, fu determinante per l’emanazione da parte del senato di un decreto che proibiva ogni assenza non autorizzata espressamente dall’assemblea. Nel 1460 le supplenze furono ridotte ad una durata massima di tre giorni6.
Come si può notare, nella seconda metà del secolo, si acuì il controllo esercitato dalla Signoria sullo Studio. Eppure questa crescente opera di controllo convisse con la cosiddetta patavina libertas ed anzi in certa misura ne fu la più solida garanzia. Si tratta di un paradosso? A questa domanda ha tentato di rispondere Piero Del Negro. “Si deve tener presente – sottolinea lo studioso - che Venezia in quanto repubblica aristocratica non poteva identificarsi nelle versioni ‘forti’ dello Stato rinascimentale e, meno ancora, dello Stato assoluto illuminato dipinte da Frijhoff”. Infatti, poiché il patriziato veneziano era classe politica dirigente per diritto di nascita, “aveva assai poca voglia di mescolarsi ai propri sudditi per assicurarsi una preparazione e legittimazione culturale nelle ‘scuole’ del Bo, che giudicava, dall’alto della sua storia, affatto superflue, se non controproducenti”. Peraltro, anche l’alta burocrazia veneziana, i segretari, gli amministratori, i cancellieri non si preoccupava eccessivamente di ottenere una formazione accademica. “In sintesi – spiega ancora il Del Negro – lo Stato marciano non chiedeva all’Università di Padova di essere ‘costituzionalmente’ né uno strumento ideologico al suo servizio, né il luogo di reclutamento della sua classe politica e di conseguenza era minore la pressione della Dominante a spese non tanto dell’ ‘autonomie de gestion’ – in effetti soltanto simbolica – quanto di quella ‘de penseé et d’enseignement’”. Quindi, lo Studium beneficiò del particolare intreccio di “debolezza” e “forza” caratterizzante la Repubblica veneziana. Essendo tendenzialmente Ateneo di Stato, quello di Padova si trovava al riparo o quasi dalle influenze ed interferenze ecclesiastiche, ma era condizionato, benché in maniera limitata, dai poteri locali, mentre i Riformatori sapevano tenere le briglie ben strette sul collo delle corporazioni professionali, degli studenti e dei docenti. “D’altra parte – nota ancora il Del Negro – i limiti dello Stato veneziano – la sua vocazione alla conservazione e al compromesso alimentata, oltre che dal suo carattere aristocratico, anche dal timore che le innovazioni radicali incrinassero irreparabilmente un assetto politico, che tutti confessavano che non era più all’altezza delle sfide internazionali – impedivano di completare sotto ogni aspetto la metamorfosi dello Studio medievale in una moderna istituzione ‘nazionale’” 7.

Le universitates studentesche ed i collegia doctorum
Il ruolo centrale dello Studio di Padova nella politica culturale veneziana del Quattrocento non deve farci dimenticare come sin dal Trecento e poi soprattutto durante la Signoria dei da Carrara, lo Studio di Padova avesse raggiunto la sua maturità, divenendo l’erede e l’antagonista di quello bolognese, indebolito dalle lotte di fazione e più volte abbandonato, a vantaggio di Padova, da studenti che mal sopportavano la tutela che il Comune felsineo tentava di esercitare sullo Studium. Il contratto stipulato a Imola nel 1321 tra i rappresentanti del Comune di Padova e gli studenti secessionisti bolognesi prevedeva persino che gli studenti di diritto di Padova sarebbero stati governati dagli statuti di Bologna, e difatti nel 1331 un nuovo testo li fuse in un tutto organico con gli antichi statuti padovani. Esso sarebbe rimasto in vigore fino al 1445 e sarebbe servito come base per la compilazione dei testi normativi successivi. Come era previsto a Bologna, anche a Padova i docenti erano esclusi dal governo dell’universitas studentium. Come ricorda il Dupuigrenet Desroussilles, i collegi dei dottori riunivano gli insegnanti salariati dello Studio e i dottori padovani, e non avevano nessuna parte nella vita vera e propria dello Studio se non al momento degli esami e in occasione di cerimonie durante le quali i loro priori si trovavano in posizione subalterna nei confronti dei rettori studenti8.
Sul modello bolognese, gli studenti erano ripartiti in due universitates: gli Oltremontani (o Transalpini) e i Citramontani (o Cisalpini), riuniti in gruppi nazionali (nationes), che nel secolo XIV erano nove per gli Oltremontani (compresa la natio Teutonica che disponeva di due voti a causa della prevalenza numerica dei suoi iscritti) e dieci per i Citramontani. “Essi – rammenta Donato Gallo – confluivano in due distinte associazioni strettamente collegate, che avevano a capo due rettori o, in parecchie occasioni, uno solo, secondo una caratteristica ricorrente nello Studio di Padova, che sembra divenuta normale nel corso del secolo XV, quando si alterneranno di norma un rettore unico proveniente dai Transalpini ed uno proveniente dai Cisalpini” 9.
Come si sa, nel 1399 si concretizzò la creazione dell’universitas artistarum et medicorum, resasi indipendente dall’universitas iuristarum, dopo un primo tentativo andato a vuoto nel 1360, anche per l’impegno appassionato di un gruppo di studenti, in mezzo al quale si distinsero alcuni siciliani10. Naturalmente, anche la nuova universitas artistarum si dotò di un proprio rettore. Tuttavia, la figura dei due rettori – uno per i giuristi ed uno per gli artisti – già a partire dai primi decenni del XV secolo cominciò a perdere la preminenza, anche se gli studenti non avevano rinunciato a difendere strenuamente i rappresentanti delle loro ultime prerogative. Gli studenti,e quindi anche i rettori, avevano ancora una funzione generale propositiva e un certa forza contrattuale nella nomina dei docenti e nella composizione del cosiddetto rotulo. Inoltre, mantenevano una adeguata indipendenza nella distribuzione delle letture dell’università ed a loro era affidato il compito tradizionale e delicatissimo di mediare tra le richieste della base studentesca e quelle delle corporazioni dei dottori: compito diventato ancor più impegnativo per la necessità di far fronte, come abbiamo visto, alla nuova potente forza, effettiva responsabile dello Studium padovano, ossia lo Stato veneziano11.
Il rettore ideale doveva essere una persona che superava tutti gli altri per “virtute, nobilitate, disciplinis, eloquentia, divitiis”. Chi aspirava alla carica di rettore dei giuristi – alternativamente un citramontano ed un oltremontano – doveva aver dato prova di rettitudine di vita e di costumi, avere un’età di almeno ventidue anni, avere alle spalle cinque anni di studio (almeno due dei quali a Padova) e possedere una notevole capacità economica tanto da potersi mantenere a sue spese. Non potevano essere eletti i padovani ed i veneziani, gli ex rettori, i coniugati, gli appartenenti agli ordini religiosi, gli illegittimi.
Colui che aspirava alla carica di rettore degli artisti doveva essere uno studente o un laureato nelle arti e con almeno due anni e mezzo di studio della medicina, uno dei quali a Padova, dove doveva aver vissuto a sue spese. Inoltre, doveva avere un’età di ventiquattro anni, essere di nascita legittima. Poteva essere sposato, ma non con una padovana o una veneziana; non doveva essere stato in presenza rettore; non era necessario essere in possesso della licenza in medicina, ma bastava che fosse immatricolato ed in regola con il pagamento delle tasse; doveva godere di buona fama ed essere ammesso ad esprimere il proprio voto nelle assemblee studentesche e non doveva essere debitore dell’universitas.
La procedura per l’elezione del rettore era fissata scrupolosamente. Il rettore uscente faceva preparare dal notaio l’elenco di tutti gli studenti immatricolati e lo faceva affiggere nelle farmacie e leggere nelle scuole, affinché chiunque potesse denunciare l’eventuale inclusione nell’elenco di qualcuno privo del diritto di voto e quindi depennarlo. Predisposto l’elenco definitivo, purgato dei non aventi diritto, si procedeva alla convocazione degli elettori, con avviso in tre diverse farmacie sei gironi prima dell’elezione, la quale avveniva nel secondo, nel terzo e nel quarto giorno della prima settimana di quaresima. Il giorno delle elezioni, gli elettori, dopo aver giurato di accingersi a votare secondo coscienza colui che avrebbero ritenuto il migliore rappresentante, si riunivano nelle nationes di appartenenza per la nomina di un electionarius. Su una rosa di nomi passati al primo vaglio votavano il rettore uscente, il sapiente e ciascuno dei consiglieri ed electionarii rappresentanti le nationes, per un totale di ventidue voti fino al 1496, di ventiquattro in seguito. Il nome del candidato che non avesse ottenuto almeno sette voti (sei dopo la riforma dell’articolo dello statuto) era cancellato, mentre quelli che avevano superato tale quota venivano sottoposti al nuovo ballottaggio: chi otteneva il maggior numero di voti veniva eletto. In caso di parità, la responsabilità della nomina spettava ad un’apposita commissione composta dal vescovo, dal podestà, dal capitano e dal rettore uscente. Se si fosse verificata una nuova parità , la scelta sarebbe caduta sulla persona indicata dal rettore.
Lo statuto dei giuristi fissava per l’elezione del nuovo rettore una serie di scadenze: nei primi quindici giorni di quaresima si predisponeva, su suggerimento degli studenti, la lista dei candidati, sui cui nomi si votava per schede, in segreto. Potevano votare solo gli studenti: la delega era ammessa esclusivamente in caso di malattia.
Contro l’avvenuta elezione poteva essere proposto ricorso. In ogni caso, all’eletto era assegnato un tempo sufficiente per una riflessione e per l’accettazione finale dell’incarico. Su biro dopo l’accettazione cominciavano gli obblighi. Il retore degli artisti doveva consegnare un a somma di 30 ducati come garanzia del suo impegno a conseguire la licenza in medicina prima della festa di Pasqua, pena la perdita del denaro e la decadenza dalla carica. In occasione della sua prima apparizione in pubblico, doveva indossare una costosa veste di ottimo panno colorato ed offrire, in casa sua o in altra abitazione sufficientemente ampia, una idonea colazione a studenti e dottori. Per tutto il periodo del mandato doveva indossare la cappa di scarlatto; occupare una casa in cui non abitasse un dottore collegiato; impiegare almeno un famulus e provvedere alla sua livrea. Tra i diritti che possedeva si possono elencare: il diritto di precedenza assoluta in tutte le manifestazioni pubbliche (diritto che manteneva anche dopo la scadenza del mandato per la durata di un anno), quello dell’immunità, il diritto di portare armi da difesa e da offesa, di giorno e di notte, e come lui due suoi compagni, il notaio e il bidello generale. Inoltre, quando doveva accompagnare a cavallo il podestà, i dottori collegiati erano tenuti a procurargli una cavalcatura. In caso di assenza, poteva nominare un vicerettore. Se le assenze inferiore agli otto giorni o ai quindici giorni per il periodo estivo o per motivi personali, il rettore nominava senza formalità un vicerettore. Se l’assenza si protraeva per lungo tempo o, addirittura, il rettore andava via dalla città o moriva, allora l’universitas procedeva alla nomina di un vicerettore con i medesimi poteri del rettore e con i suoi stessi requisiti.
Ma il rettorato era anche fonte qualche introito. Un ducato per ogni esame privato, un paio di guanti di camoscio con seta (valore 40 soldi per gli artisti, 30 per i giuristi), un anello come quello donato per consuetudine ai promotori (valore 50 soldi per gli artisti e 40 per i giuristi), un berretto di lana valutato in 4 lire e sei paia di guanti di montone per la sua famiglia per il conventus. Inoltre, il diritto alla quota del balzello sugli esami spettava anche in caso di lauree concesse fuori dal Sacro Collegio. Non solo. Egli avrebbe insegnato nei giorni in cui non si tenevano lezioni ordinarie: compenso 50 ducati, da riscuotere in un’unica soluzione e con precedenza assoluta su tutti gli stipendi. Infine, vi erano i proventi per le multe a cui egli stesso condannava studenti e dottori.
I compiti del rettore erano molteplici. C’erano quelli di rappresentanza, come quelli che lo vedevano recarsi dal podestà, dal vescovo e dal capitano per il saluto e la “raccomandazione” dell’università, ma c’erano anche quelli più specificamente amministrativi come controllare l’immatricolazione degli studenti, controllare la corretta gestione di cassa, impegnarsi per far aggiornare gli statuti. Ma vi erano anche i compiti giurisdizionali come il fatto che una volta la settimana doveva essere disponibile per emettere sentenze che ponessero fine a controversie sorte tra studenti, tra studenti e dottori e tra cittadini e studenti.
Infatti, con la vita che si conduceva il mettersi nei guai con la giustizia era un’eventualità non troppo remota. Tra i privilegi di cui godevano gli studenti vi era quella della giurisdizione speciale in materia civile. Il foro degli scolari, istituito insieme con l’Università, ebbe un esplicito riconoscimento fin dall’anno 1228 nella convenzione con il comune di Vercelli. Gli statuti giuristi del 1331, del 1463 3 del 1473 riconfermarono tale privilegio e stabilirono le procedure da seguire in caso di processo. Giudici nelle cause fra scolari e altri dipendenti dello Studium erano i rettori, la cui giurisdizione era inamovibile. Addirittura, se uno studente veniva citato davanti ad un giudice ordinario, il quale, ignorando il privilegio scolastico presentato dal convenuto, si ostinava a volerlo sottoporre a giudizio, veniva colpito da pena. Nelle cause criminali gli studenti dovevano sottostare al tribunale del Comune, ma il giudice non poteva intervenire nelle risse fra studenti anche se si fosse fatto uso di armi o vi fosse stato spargimento di sangue, allorché entro 15 giorni i contendenti fossero addivenuti ad una composizione amichevole. Soltanto alla presenza del rettore era lecito sottoporre a tortura uno scolaro, a meno che non si trattasse di crimine di lesa maestà o di altra causa concernente i delitti contro lo Stato. Se uno studente veniva offeso, tutta l’università si riteneva tale ed il rettore poteva recarsi a Palazzo della ragione per chiedere giustizia: l’ingiuria era grave (atrox) se fatta ad uno studente mentre andava a lezione o vi ritornava, se si trovava con altri studenti o con docenti, se si trovava in luoghi solitamente frequentati da studenti o professori: insomma se non vi erano dubbi che si trattava di uno studente nel suo pieno ‘ruolo’.
In ambito civile, le liti (ed i relativi processi davanti al rettore) sorgevano per la restituzione di denaro, di libri, di vesti, di armi. Molte, poi, erano le questioni che sorgevano tra studenti e padroni di casa per il pagamento dell’affitto o i danni arrecati all’immobile, così come per la violazione di clausole degli accordi come la fornitura di vitto, il riscaldamento, le pulizie, gli arredi, sia quelli promessi e mai forniti, sia quelli forniti e distrutti o alienati dai locatari.
Inoltre sorgevano liti a causa della scarsa vena di pagatori degli studenti. Così sarti, calzolai, pellicciai, osti, fornai, oltre a peciarii e librari, ricorrevano al tribunale studentesco per veder riconosciuto il loro credito e recuperare i denari (o i beni, in alternativa).
Fino a dopo la metà del secolo XV i rettori rendevano giustizia nei locali dello Studio, ma nella seconda metà del secolo la sede venne mutata. In tal modo, i tribunali studenteschi, sia quello artista che quello giurista, trovarono spazio fra gli altri tribunali cittadini nel pubblico Palazzo della Ragione. Scrive Erice Rigoni che “dalla descrizione della sala della Ragione, che ci lasciò Francesco Sassonia e che si presume scritta nel sec. XVI, veniamo a sapere che il tribunale del rettore degli studi legali e l’altro del rettore delle arti e medicina erano posti di fronte al tribunale del Sigillo, nel lato di ponente della grande sala” 12.
Infine, gli stessi rettori svolgevano la vigilanza sull’insegnamento come invitare i dottori a partecipare alle pubbliche dispute, predisporre la ballotatio dei dottori stessi e presenziare alle disputationes ed agli esami privati e pubblici degli studenti13.
Nel periodo tra il 1400 e il 1512 furono cinque gli studenti siciliani che ricoprirono la carica di rectores. Nell’anno 1455-1456 venne eletto rettore della universitas artistarum Gaspare Amigdola di Agrigento; il netino Pietro Oddone fu eletto rettore artista per l’anno 1467-1468; nel periodo 1475-1476 l’onore di rettore artista toccò al catanese Antonio Adinolfo e nel 1483-1484, fu la volta di Pietro Accardo ad essere eletto rettore della universitas artistarum. Il 27 luglio 1506 venne letto rettore per l’università giurista il catanese Gaspare Coltraro (o Cultraro), avendo come vicari i conterranei Pietro Manno e Bernardo Lancia14.
Gli organismi corporativi che raggruppavano i ‘doctores’ erano, invece, i Collegia, i quali giocavano un ruolo essenziale all’interno dello Studio. Essi infatti non erano semplici organini ausiliari, ma svolgevano la funzione fondamentale di commissione esaminatrice nel conferimento dei gradi accademici. “La posizione dei ‘doctores’ riuniti in autonoma corporazione – scrive Gallo – è strettamente legata alla definizione delle modalità per conseguire il titolo legale di studio, l’esame di laurea nella sua doppia articolazione, caratterizzato non solo sotto l’aspetto di cooptazione in un ceto, ma anche per il valore universale attribuito al titolo stesso” 15.
Nei Collegi erano riuniti i cittadini provvisti di titolo di studio nelle varie discipline: il diritto civile, il diritto canonico, le arti liberali e la medicina. Il Collegio dei teologi aveva una fisionomia più vicina alle università transalpine. Innanzitutto, in quanto corporazioni di mestiere, non diverse dalle altre esistenti all’epoca, avevano il compito di rappresentare e tutelare i propri aderenti, salvaguardando i loro interessi, il loro buon nome e intessendo relazioni e intese con i vari settori del mondo politico, giudiziario, economico e culturale.
Nel secolo XV, a causa dei ripetuti scontri e dissidi (dettati soprattutto da motivi di precedenza nelle manifestazioni pubbliche e, quindi, di valorizzazione sociale) tra le due componenti corporative, si giunse a distinguere in due ordines i docenti aderenti ai Collegi: giuristi e medici. Ciò non valse a far cessare gli scontri tra i rappresentanti delle due corporazioni, tanto che il rappresentante locale della Repubblica, nel 1447, dovette intervenire non solo per mantenere la concordia tra le due corporazioni, ma anche per annullare alcune deliberazioni adottate in segno di disprezzo reciproco16.
Prima di trattare dei due maggiori Collegi, il giurista e il medico-artista, occorre spendere due parole su quello dei teologi. All’interno di quest’ultimo, l’unica autorità riconosciuta ufficialmente era quella del decano. Egli era nominato ogni sei mesi, solitamente il primo aprile e il primo ottobre, fino al 1498, allorché venne approvata una riforma dello statuto che dispose la designazione ogni quattro mesi. Inoltre, fino alla data suindicata la scelta veniva attuata per turno secondo l’ordine di anzianità del singolo maestro all’interno dell’ordine di appartenenza, successivamente si passò all’estrazione a sorte. Tra i maestri residenti a Padova. Oltre ai compiti di carattere organizzativo, il decano teneva aggiornati i libri dei resoconti dell’attività del Collegio17.
Il Collegio dei dottori giuristi subì una notevole ristrutturazione nel 1382, ossia con l’approvazione del nuovo statuto che raccoglieva e coordinava le tre compilazioni del 1349. Fu stabilito in quell’occasione l’apertura dell’accesso al Collegio abolendo il numero chiuso, il quale, peraltro, dai dodici membri iniziali era passato a venti e poi a venticinque e trenta. Inoltre aprì l’ammissione anche ai dottori non padovani delle stesse materie dello studio.
Il Collegio dei dottori giuristi era unico: annoverava tra i suoi membri laureati in diritto civile, in diritto canonico e in entrambi i diritti. Era retto da un priore, che durava in carica quattro mesi, affiancato da due consiglieri e da un massaro e poteva contare sull’assistenza del sindaco. Entrare a far parte del Collegio dei giuristi significava mettere i piedi in una delle istituzioni più esclusive dello Stato, dove si tessevano relazioni politiche, si prendevano decisioni in materia di vita politica. “Essere accettati nel Collegio – annota la Martellozzo Forin – significava esser cooptati in una élite culturale ed economica: il peso dei dottori collegiati in città è dimostrato dalla loro partecipazione al governo cittadino; la stima con cui erano accolti i loro consilia è evidenziata dal nome dei potenti che ricorsero ai loro suggerimenti e al loro giudizio; la ricchezza dei giuristi è palesata dalla lettura delle loro polizze catastali. E’ comprensibile – conclude la studiosa – che molti cercassero di entrare a far parte del Collegio”18. Non tutti i componenti il Collegio erano docenti: nella maggior parte dei casi erano abilissimi avvocati, giudici o personalità di spicco del Consiglio cittadino, tutti educati alla scuola padovana. Lo stesso discorso valeva per il Collegio dei medici e degli artisti: al suo interno vi erano medici, logici, filosofi, studiosi, oltre ai docenti naturalmente.
Mentre alla corporazione di mestiere dei medici era affidata la vigilanza sulla pratica medica in città, il Collegio dei dottori raggruppava il corpo docente dello Studio (e non solo, come abbiamo visto) per l’ambito delle discipline scientifico-filosofiche e mediche. Il numero degli aderenti, fissato a dodici originariamente, venne allargato a sedici, poi ridotto nuovamente, nella seconda metà del Trecento e poi portato a venti nel 1407, per intervento della Repubblica, la quale ottenne anche l’ammissione dei dottori d’arti e medicina veneziani.
Anche il Collegio degli artisti e dei medici era retto da un priore, eletto a sorte da un elenco tramite il sistema dell’imbussolatio ossia dell’estrazione da un bussolo, per mano di un ragazzino, del brevium con il nome del candidato prescelto . Questo quindici giorni prima della scadenza del mandato del vecchio priore. Nello stesso modo venivano scelti i due consiglieri. Il massaro, invece, veniva scelto a maggioranza dei voti tra i due nomi indicati dal priore e dai consiglieri. Veniva scelto anche un vicepriore che poteva sostituire il priore per il tempo massimo di un mese.
In tema di esami, un ruolo importante lo rivestivano i membri del Collegio detti punctatores. Al momento della presentazione della richiesta di laurea da parte di un candidato, il rettore convocava nel vescovado due dottori, laureati nella disciplina per la quale si presentava lo studente. Udita la Santa Messa, appena terminato il rintocco che segnava l’inizio delle lezioni, chiedeva loro di giurare di non essere stati indotti con denaro, con preghiere o con minacce ad assegnare certi argomenti concordati, ma di procedere “bona fide” secondo il caso, aprendo il libro “sine fraude”. Se nelle due pagine il dottore trovava materia di discussione adatta all’esame, l’assegnava senz’altro; ma se giudicava l’argomento troppo facile o troppo oscuro, poteva scegliere nelle sei carte precedenti e seguenti19. Nello Statuto del Collegio del 1473, sotto il rettorato di Antonio Orsato, venne stabilito che i puncta dovessero essere fissati la mattina del giorno dell’esame. Essi dovevano toccare due argomenti dello studio previsto nella facoltà per la quale lo studente si voleva laureare. Ogni dottore chiamato alla scelta doveva essere laureato nella materia d’esame e poteva assegnare un solo punto. All’assegnazione dei puncta dovevano essere presenti il priore o un suo sostituto e almeno quattro dottori collegiati, oltre ai puntatori, che erano quattro dottori i cui nomi erano stati estratti a sorte al momento della designazione del priore. Essi duravano in carica quattro mesi, come il priore, e sarebbero stati sostituiti se fossero stati chiamati al ruolo di promotori. I punctatores erano obbligati a presenziare all’assegnazione dei puncta, pena una multa di 10 soldi.
Gli Statuti del Collegio dei dottori di arti e medicina del 1433 non faceva cenno ai punctatores, se non per fissare le multe in caso di mancata presentazione per l’assegnazione dei puncta. Era stabilito, infatti, che prima dell’esame tentativo e dell’esame privato si dovesse convocare un quarto dei dottori del Collegio per procedere all’assegnazione dei punti. Se i convocati non si presentavano, scattava la multa di 4 soldi.
Altra figura fondamentale era quella del promotore. A Padova non era previsto il promotore unico, cosa ammessa altrove. Gli Statuti del Collegio giurista non fissarono mai un numero massimo di promotori, mentre quelli del Collegio artista stabilirono il tetto massimo di cinque dottori. I promotori dovevano essere dottori e membri del Collegio di riferimento. Essere l’assistente di uno studente nell’esame finale era un onore, certo, ma anche un modo per guadagnare qualche somma di denaro. La scelta del promotore spettava esclusivamente allo studente. Il promotore lo assisteva, ma doveva anche garantire la preparazione del laureando davanti al Collegio. Per questo, per verificare che la preparazione del candidato non fosse insufficiens, gli statuti imposero ai promotori di sondare la situazione con un colloquio preliminare. Lo studente forestiero doveva dimostrare di essere in grado di sostenere una discussione davanti a tutti i promotori riuniti, mentre il padovano doveva presentarsi ad ogni promotore separatamente. In quell’occasione, ogni dottore gli assegnava due puncta che egli doveva sviluppare e recitare nello stesso giorno. Poi il professore gli chiedeva di definire esattamente o inquadrare i termini di almeno due quesiti sui quali verteva la discussione. Alla conclusione di essa il candidato doveva essere in grado di formulare la risposta iniziale.
Durante l’esame tentativo, il promotore aveva il compito di indirizzare, consigliare durante le ore febbrili di preparazione alla prova. Erano poi presenti all’esame, ma non potevano intervenire: si limitavano ad incoraggiare moralmente lo studente. Superato il primo ostacolo, lo studente veniva presentato ufficialmente al vescovo o al suo vicario. Iniziava così la parte più impegnativa dell’esame, quella che permetteva di conseguire la laurea: l’esame privato. Esso avveniva nuovamente davanti al Collegio su due puncta di nuova estrazione e rigorosamente diversi dai precedenti. Questa volta i promotori potevano intervenire, nel rispetto delle norme, dopo che il priore avesse concesso loro la parola. Naturalmente si addentravano in dotte dispute e giudizi chiarificatori con cui, comunque, tentavano di correre in soccorso del loro beniamino. Finiti anche i loro interventi, il Collegio si apprestava a votare, ma non prima di far uscire dall’aula, per la seconda volta, laureando e promotori 20.
Un’altra figura importante all’interno dello Studium era quella del cancelliere. In tutti gli atenei sorti tra il XIII ed il XV secolo l’ufficio di cancelliere era affidato al vescovo. Faceva eccezione, a parte il caso dello Studium regio di Napoli, proprio quello bolognese, nel quale, come è noto, dal 1219, fungeva da cancelliere l’arcidiacono della cattedrale. Per Padova nel 1264 si ebbe una prima conferma papale dell’iter relativo al compimento del corso degli studi ed al conferimento della licentia docenti, che era attribuita al vescovo dopo l’esame compiuto dai docenti. Le prerogative del vescovo-cancelliere, confermate da due importanti privilegi pontifici del 1346 e del 1439, non si discostavano molto dall’esercizio della presidenza, personale o delegata a vicari, alle operazioni degli esami finali. Egli garantiva la regolarità della procedura dell’esame, assumendo il parere vincolante della commissione formata da membri delle distinte corporazioni dottorali; la redazione dei documenti relativi ai gradi accademici (attestazioni di licenza e/o dottorato) era compito di uno o più notai pubblici al servizio del vescovo nella sua piccola ma ben organizzata cancelleria.

Gli studenti di fronte all’esame finale
L’avventura dello studente nello Studium patavino, come quello degli altri atenei, iniziava con l’immatricolazione. Giunto a Padova, aveva un mese di tempo per guardarsi attorno, procurarsi un alloggio adatto alle sue disponibilità finanziarie e prepararsi ad adempiere ad alcuni doveri. Se intendeva laurearsi e godere dei privilegi dello status studentesco, doveva presentarsi al rettore e prestare giuramento di osservare gli statuti. Doveva, poi, consegnare 30 soldi come tassa di immatricolazione e solo allora il notaio dell’universitas scriveva il suo nome, cognome e provenienza nei due libri delle immatricolazioni, uno tenuto dal massaro e l’altro dal notaio, entrambi divisi in parti corrispondenti alle diverse nationes. Dal momento dell’iscrizione, lo studente aveva diritto di voto nelle assemblee e godeva di tutti i privilegi tradizionali riconosciuti al suo status. I cittadini padovani non erano inseriti in alcuna natio e pertanto non avevano diritto al voto, ma godevano anch’essi dei privilegi universitari, purché avessero pagato una tassa di immatricolazione pari a quella dei forestieri e fossero stati iscritti dal notaio nel libro delle matricole, in un’apposita rubrica “de matricula civium Patavinorum”, condizione indispensabile per essere ammessi alle disputationes e repetitiones e all’esame finale.
Per quanto concerne la durata degli studi, questi variavano a seconda della facoltà e della provenienza dello studente. Per laurearsi in arti, doveva aver frequentato le lezioni per cinque anni se padovani, per sei anni se forestiero. Se sceglieva la medicina, di anni ne occorrevano tre, uno dei quali dedicato alla pratica al capezzale dei malati. Doveva aver sostenuto, inoltre, tre pubbliche disputationes con tre diversi maestri nella materia in cui intendeva laurearsi ed aver letto nelle scuole un “libro famoso” per almeno dieci lezioni di mezz’ora ciascuna.
Per la laurea o meglio diploma in chirurgia, per tutto il secolo XV, era richiesta la frequenza di tre anni ed uno di pratica, la discussione di una questio chirurgica con un dottore ed aver sostenuto la lectura pubblica di un libro di chirurgia.
La durata degli studi giuridici era fissata in sei anni, sia per il diritto civile che per il canonico, ma nel caso di passaggio dall’uno all’altro indirizzo poteva essere abbreviata. Ogni laureando doveva aver presentato una repetitio oppure una disputatio o trenta lezioni.
La disputatio era ancora, nel primo Quattrocento, una tappa fondamentale all’interno di un iter scolastico che non conosceva altre verifiche intermedie. Essa avveniva in forme regolamentate negli statuti delle universitates. I due disputanti erano, solitamente, un docente e uno studente che avesse frequentato i corsi per quattro anni almeno, se artista, e per due anni e mezzo, se medico. Lo studente che desiderava disputare doveva richiedere il permesso al rettore almeno dieci giorni prima. Il giorno stabilito, alla presenza del rettore, dopo l’esposizione introduttiva del docente, lo studente presentava le sua argomentazioni alla questione sollevata dal docente. Con licenza del rettore, potevano intervenire contro le opposizioni sette studenti regolarmente iscritti allo Studium, procedendo dal rappresentante della natio cui apparteneva il rettore fino al gruppo dei padovani. Nessuno poteva intervenire su più di tre conclusioni dello studente disputante e contro le sue risposte non si poteva replicare per più di due volte. Dopo gli interventi degli studenti era permesso ai dottori ed ai docenti dire la loro per chiarire ed approfondire l’argomento, ma dovevano farlo con rispetto ed umana comprensione, senza turbare i due disputanti, altrimenti il rettore poteva togliere loro la parola.
Per ciò che riguardava le lecturae, lo studente, per poter procedere in questa attività, doveva avere un’anzianità di studio che fornisse qualche garanzia di preparazione: il giurista doveva aver frequentato per quattro anni prima di affrontare la spiegazione di una legge o di un titolo in diritto civile o canonico, ma ne bastavano tre per i decreti e le decretali, mentre ne servivano cinque per un cimentarsi con l’illustrazione di un libro. Lo studente artista doveva aver frequentato per cinque anni (per le arti) o tre (per la medicina). Lo studente dove proporre un argomento non trattato, in quel momento, dal docente né da altri scolari e doveva scegliere le ore in cui tenere la lectio, purché non fossero quelle in cui vi erano lezioni ordinarie. Chiesta e ottenuta la licenza dal rettore, poteva iniziare a svolgere le lezioni.
Prima di intraprendere la lunga e faticosa strada che l’avrebbe condotto alla laurea, lo studente doveva sostenere dei colloqui preliminari con i suoi promotori che ne appuravano la sufficientia. Prima del tentamen gli doveva versare 15 ducati al bidello del Collegio (ovvero la metà se era riuscito ad ottenere dallo stesso Collegio una riduzione dei costi): era questo un deposito a garanzia dell’impegno ad affrontare presto il tentamen.
Il giorno della discussione, il priore chiamava i punctatores estratti e li invitava a giurare di non essere influenzati da minacce, frode o altro. Giuravano e dai sacchetti contenenti i foglietti con gli argomenti della materia d’esame. Estratti gli argomenti, lo studente scappava a casa per mettere a punto, assieme ai promotori, le strategie per preparare al meglio la risposta ai quesiti posti. Trascorso il tempo assegnato (di solito 9 ore), lo studente tornava davanti al Collegio. Qui egli leggeva ed illustrava le conclusioni cui era pervenuto. I dottori, in ordine di anzianità, muovevano le loro obiezioni ed egli doveva rispondere a ciascuna. Al termine, il candidato ed i promotori uscivano dalla sala, mentre i membri del Collegio, a scrutinio segreto, segnavano su un foglietto il parere favorevole (“Approbo”) o sfavorevole (“Reprobo”) sull’andamento dell’esame. Al termine della votazione, era il notaio ad effettuare lo scrutinio. Invitato a rientrare, lo studente ascoltava l’esito finale. Se positivo, egli, prima di lasciare l’aula, doveva giurare che in futuro avrebbe sempre ricordato con rispetto il Collegio padovano, che si sarebbe impegnato a diffonderne la fama e che, nell’immediato, si sarebbe laureato soltanto a Padova.
Superato l’esame tentamen, lo studente aveva quindici giorni per organizzare l’esame della licentia. Egli doveva notificare al priore del Collegio la sua intenzione di completare l’iter, affinché questi potesse convocare almeno due dei dottori seniores, e fissare i termini della presentazione. Nel giorno e nell’ora prescritti, i promotori, che avevano l’obbligo di essere presenti, presentavano lo studente al priore e poi lo stesso facevano con il vescovo o un suo vicario.
Dopo la presentazione, il priore si prendeva cura di convocare i dottori con degli inviti consegnati personalmente dal notaio in casa di ciascun dottore almeno tre giorni prima di quello fissato. Intanto lo studente provvedeva alle ultime incombenze: pagava le ultime tasse, rivedeva quanto aveva studiato, invitava amici e parenti, per un numero massimo di dieci persone, ad assistere all’esame rigoroso. Per svolgere questo esame venivano seguite le stesse regole del tentamen. L’esame si teneva nella sala del vescovado, davanti al vescovo o al vicario, al rettore ed a tutti i membri del Collegio. Esso iniziava con la lectio: esponeva l’argomento dei puncta assegnatigli, li illustrava, sforzandosi di far emergere i significati più reconditi, prospettava soluzioni. Dopo aveva il via la discussione. A cominciare era il dottore più giovane e via via si succedeva tutti gli altri, fino al più anziano. I promotori non potevano intervenire. Al termine, usciti candidato e promotori, si procedeva alla votazione e, quindi, richiamateli, alla proclamazione. All’uscita, il neodottore era scortato fino a casa da tutti i dottori del Collegio: era la festa, con canti, squilli di tromba e grandi bevute.
Nonostante negli ultimi anni del Quattrocento fossero pochi gli studenti a seguire la tradizione dell’esame pubblico (conventus), esso era stato alquanto diffuso nel periodo precedente. Intanto, vi è da sottolineare che solo chi aveva sostenuto a Padova l’examen privatum poteva essere ammesso al conventus. Inoltre i due esami non potevano sostenersi nel medesimo giorno. Negli statuti del 1473 era previsto che il laureando doveva lasciar trascorrere sei mesi tra la data dell’esame privato e quella del conventus. Se era forestiero, inoltre, doveva versare 6 ducati ad ogni promotore, come garanzia che sarebbe tornato per l’esame pubblico. La cerimonia si svolgeva nella cattedrale, appositamente addobbata. Il laureando usciva di casa scortato da tutti i dottori collegiati. I dottori erano stati invitati uno ad uno dal candidato, personalmente. In sede di laurea, il candidato pronunciava una orazione per chiedere le insegne dottorali, uno dei promotori pronunciava un discorso elogiativo: entrambi dovevano essere brevi e concisi, ove non lo fossero stati i promotori venivano chiamati a versare un ducato di multa. Subito dopo, interveniva il vescovo o, più spesso, il suo vicario, che dichiarava di concedere le insegne e tutte le prerogative dottorali, mentre uno dei promotori, il principale, consegnava al candidato il libro, l’anello e il berretto21. Il libro simboleggiava il sapere: gli veniva posto tra le mani prima chiuso come uno scrigno racchiudente il tesoro della scienza che il maestro affidava all’allievo, affinché lo conservasse e approfondisse lo studio, e poi aperto, come richiamo al momento della lectio e come riconoscimento del fatto che ormai l’allievo era un maestro. L’anello era il simbolo di una unione fra il neodottore e la scienza ed il berretto a punta, foderato di vaio, era il simbolo del nuovo status sociale del dottore: ciò avrebbe comportato l’abbandono della vita studentesca, il lasciarsi alle spalle un passato fatto di spensieratezza, divertimenti e lazzi per uno stile di vita più severo e rigidamente controllato. A queste insegne, si aggiungevano, inoltre, l’opusculum pacis e la benedictio magistralis. Il primo indicava la parità e lo spirito di serena collaborazione con cui maestro ed ex allievo potevano lavorare, da quel momento; la benedizione del maestro era l’augurio, quasi paterno, di ogni fortuna, di ogni successo, di ogni bene. Superato questo momento di commozione, esplodeva la festa. Tutti i dottori, che ne avevano l’obbligo, le autorità, gli amici, i parenti, gli altri studenti, tra canti e squilli di tromba, scortavano il neolaureato fino a casa o alla sala dove si sarebbe tenuto il banchetto offerto dal festeggiato 22
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